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10
Prendiamo spunto da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 3002 del 10 febbraio 2010) per approfondire il tema delle limitazioni d’uso delle unità immobiliari di proprietà esclusiva ubicate in uno stabile condominiale.
La questione è di grande attualità in quanto accade, spesso, alle volte a ragione alle volte a torto, di vedersi contestato, da parte dell’amministratore o dei condomini, un determinato uso del proprio appartamento o locale. Continua
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9
Ogni condomino ha diritto di partecipare all’assemblea di condominio.
L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione (art. 1136, sesto comma c.c.).
L’omessa convocazione alla riunione, anche di un solo condomino, comporta l’annullabilità della deliberazione (tra le tante Cass. SS.UU. n. 4806/05). Continua
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8
Con una recente sentenza, la n. 3001 del 10 febbraio 2010, la Suprema Corte di Cassazione torna ad occuparsi di tabelle millesimali per la ripartizione delle spese condominiali e più nello specifico dei casi di loro revisione.
La legge, per il condominio negli edifici, impone, ai fini della formazione della maggioranza assembleare (Art. 1136 c.c.) e della ripartizione delle spese (artt. 1123-1124,1126 c.c.), l’adozione di uno strumento che rappresenti il valore proporzionale di ogni singola unità immobiliare rispetto all’intero stabile. Continua
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5
Manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio
5 marzo 2010 | 2 Commenti

In ambito condominiale, si pone costantemente la necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria, così come, periodicamente, s’impone il bisogno di porre in essere interventi di riparazione straordinaria.
Le cause di queste opere possono essere le più varie: la normale usura dei beni comuni dovuta all’uso, l’utilizzazione errata, i difetti delle cose, eventi atmosferici o, comunque, situazioni, in generale, imprevedibili ecc. Continua
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4
L’art. 1130, primo comma n.1, c.c. impone all’amministratore di fare osservare il regolamento di condominio.
Si pensi, per esempio, a quei casi in cui nonostante il regolamento vieti il parcheggio delle autovetture nel cortile condominiale, alcuni condomini, incuranti di tale divieto, lo utilizzino, comunque, in tal modo.
Una clausola del genere è legittima, tanto se il regolamento abbia natura assembleare, tanto se sia di origine contrattuale.
A norma dell’art. 1138, primo comma, c.c., infatti, il regolamento di condominio deve contenere le norme relative all’uso della cosa comune. Continua
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