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Ripartizione spese condominiali e scelta del criterio sbagliato
8 febbraio 2010 | Commenta

La Cassazione, con la sent. 18 gennaio 2010 n. 657, torna ad occuparsi del sempre attuale tema della ripartizione delle spese condominiali e lo fa in relazione alla scelta del criterio ed alle conseguenze nel caso in cui tale scelta si riveli sbagliata.
Secondo il Supremo Collegio la selezione di un criterio di ripartizione, piuttosto che di un altro, se fatta a maggioranza e senza la volontà d’introdurre una deroga ai canonici criteri di riparto, comporta l’annullabilità e non la nullità della deliberazione. Continua
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L’amministratore è il mandatario dei condomini.
Egli agisce per loro nome e conto ai fini della gestione delle parti comuni dello stabile.
In sostanza, provvede ai pagamenti per utenze e servizi, rappresenta il condominio nelle azioni giudiziarie, provvede, anche per vie legali, alla riscossione dei contributi condominiali, ecc.
I suoi poteri sono controbilanciati dalle competenze dell’assemblea che ne indirizza e controlla l’operato.
L’esercizio delle prerogative del mandatario dei condomini, si esprime attraverso i c.d. provvedimenti dell’amministratore. Continua
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Ogni assemblea di condominio, qualunque sia l’argomento posto all’ordine del giorno, alla fine della discussione deve prendere una decisione.
Anche, come si dice comunemente, per decidere di non decidere è necessario esprimere un voto.
La decisione dell’assemblea, che prende il nome di deliberazione, deve essere adottata a maggioranza (variabile a seconda dell’oggetto del voto). Continua
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3
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
La norma disciplina in chiaramente in che modo debbano essere ripartire le spese di quei solai che, in relazione a due condomini, fungono rispettivamente da soffitto e da pavimento delle unità immobiliari di riferimento. Continua
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L’usufrutto è un diritto reale di godimento su cosa altrui.
Per diritto reale s’intende il diritto di un soggetto su di una cosa (mobile o immobile) che si esercita senza l’interposizione di un soggetto terzo.
I diritti reali di godimento su cosa altrui sono dei diritti reali c.d. minori. Continua
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