Bolletta dell’acqua, la ripartizione delle spese

7 novembre 2009 | 23 Commenti

avv. Alessandro Gallucci
avv. Alessandro Gallucci
Bolletta dell’acqua, la ripartizione delle spese
Tra i costi da sostenere, in relazione alle esigenze della vita quotidiana, quello della bolletta dell’acqua è tra i più importanti.
Per le abitazioni in condominio, poi, a questa spesa si accompagnano spesso malumori dovuti agli importi da versare.
Per sintetizzare in un unico termine, quando arriva la richiesta di pagamento da parte dell’amministratore molti di noi dicono: è troppo!
E’ utile, allora, capire come deve essere ripartita la spesa per la bolletta dell’acqua e quali siano le norme di riferimento.
Prima di analizzare la disciplina normativa è necessaria una premessa.
Quella delle spese condominiali è materia disponibile, ossia i condomini con accordo unanime posso decidere dei criteri di ripartizione personalizzati.
Che cosa significa ciò?
Significa che il regolamento di condominio (contrattuale), o una delibera adottata con il consenso di tutti i comproprietari, possono stabilire che le spese della bolletta dell’acqua siano suddivise: in parti uguali, sulla base dei millesimi di proprietà in relazione al numero degli occupanti l’unità immobiliare, ecc.
Quando manca quest’accordo è necessario fare riferimento alla legge.
Due sono le norme di rilievo:
1)l’art. 146, primo comma lett. f, d.lgs n. 196/03 – rubricato  (Risparmio idrico) che sostituisce, abrogandolo, l’art. 5 della legge n. 36 del 1994 –  a norma del quale:
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:
f) installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
2) il decreto della presidenza del consiglio dei ministri (d.p.c.m. n. 62 del 4 marzo 1996), il quale prevede che:
La misurazione dei volumi consegnati all’utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori, rispondenti ai requisiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, recepente la direttiva comunitaria n. 75/33. Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l’installazione di contatori a norma.
In relazione a quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (oggi art. 146 comma 1 lett f) d.lgs 152 del 2006 N.d.A.), dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.
È fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l’opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.
Quello che si introduce, per legge, è il c.d. sistema di ripartizione per consumi effettivi.
In sostanza nel condominio, accanto al contatore generale (che solitamente è quello di riferimento per l’ente erogatore è quello che fa fede ai fini della fatturazione) e facendo salve le eventuali diverse disposizioni del regolamento contrattuale o di una deliberazione unanime, devono esserci dei contatori per ogni singola unità immobiliare (c.d. contatori di sottrazione) al fine di poter ripartire la spesa in base ai consumi effettivi.
Cosa può fare il condomino che vuol far applicare questa norma di legge?
Se si è in presenza dei summenzionati regolamenti o delibere, è necessario, prima di ogni cosa, provvedere alla loro modifica che deve essere approvata con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
Superata questa fase, o nel caso di assenza di disposizioni pattizie, il condominio può sollecitare l’assemblea a prendere una decisione del genere oppure, nel caso di disinteresse dell’assise rivolgersi al giudice affinché sia questo soggetto a ordinare l’adeguamento dell’impianto idrico alle norme di legge.
Per quanto riguarda le varie voci, diverse dai consumi, che compongono la bolletta (es. costi fissi) il primo documento cui fare riferimento è in contratto con l’ente erogatore.
Può accadere, infatti, che nell’accordo sia specificato quante siano le unità immobiliari che compongono il condominio.
In questi casi la spesa andrà ripartita in parti uguali, salvo diverso accordo tra i condomini.

Bolletta dell'acquaTra i costi da sostenere, in relazione alle esigenze della vita quotidiana, quello della bolletta dell’acqua è tra i più importanti.

Per le abitazioni in condominio, poi, a questa spesa si accompagnano spesso malumori dovuti agli importi da versare.

Per sintetizzare in un unico termine, quando arriva la richiesta di pagamento da parte dell’amministratore molti di noi dicono: è troppo!

E’ utile, allora, capire come deve essere ripartita la spesa per la bolletta dell’acqua e quali siano le norme di riferimento.

Prima di analizzare la disciplina normativa è necessaria una premessa.

Quella delle spese condominiali è materia disponibile, ossia i condomini con accordo unanime posso decidere dei criteri di ripartizione personalizzati in deroga a quelli previsti dalla legge.

Che cosa significa ciò?

Significa che il regolamento di condominio (contrattuale), o una delibera adottata con il consenso di tutti i comproprietari, possono stabilire che le spese della bolletta dell’acqua siano suddivise: in parti uguali, sulla base dei millesimi di proprietà in relazione al numero degli occupanti l’unità immobiliare, ecc.

Quando manca quest’accordo è necessario fare riferimento alla legge.

Bolletta dell'acquaDue sono le norme di rilievo:

1)l’art. 146, primo comma lett. f, d.lgs n. 196/03 – rubricato  (Risparmio idrico) che sostituisce, abrogandolo, l’art. 5 della legge n. 36 del 1994 –  a norma del quale:

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:

f) installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

2) il decreto della presidenza del consiglio dei ministri (d.p.c.m. n. 62 del 4 marzo 1996), il quale prevede che:

La misurazione dei volumi consegnati all’utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori, rispondenti ai requisiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, recepente la direttiva comunitaria n. 75/33. Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l’installazione di contatori a norma.

In relazione a quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (oggi art. 146 comma 1 lett f) d.lgs 152 del 2006 N.d.A.), dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.

È fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l’opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.

Quello che si introduce, per legge, è il c.d. sistema di ripartizione per consumi effettivi.

In sostanza nel condominio, accanto al contatore generale (che solitamente è quello di riferimento per l’ente erogatore è quello che fa fede ai fini della fatturazione) e facendo salve le eventuali diverse disposizioni del regolamento contrattuale o di una deliberazione unanime, devono esserci dei contatori per ogni singola unità immobiliare (c.d. contatori di sottrazione) al fine di poter ripartire la spesa in base ai consumi effettivi.

Bolletta dell'acquaCosa può fare il condomino che vuol far applicare questa norma di legge?

Se si è in presenza dei summenzionati regolamenti o delibere, è necessario, prima di ogni cosa, provvedere alla loro modifica che deve essere approvata con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.

Superata questa fase, o nel caso di assenza di disposizioni pattizie, il condominio può sollecitare l’assemblea a prendere una decisione del genere oppure, nel caso di disinteresse dell’assise rivolgersi al giudice affinché sia questo soggetto a ordinare l’adeguamento dell’impianto idrico alle norme di legge.

Per quanto riguarda le varie voci, diverse dai consumi, che compongono la bolletta (es. costi fissi) il primo documento cui fare riferimento è il contratto con l’ente erogatore.

Può accadere, infatti, che nell’accordo sia specificato quante siano le unità immobiliari che compongono il condominio.

In questi casi la spesa andrà ripartita in parti uguali, salvo diverso accordo tra i condomini.

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23 Commenti inseriti

  1. adriano on 20 novembre 2009 16:54

    salve, io abito in un condomineo di 9 appartamenti, di cui 7 hanno il loro contatore dell’acqua mentre io e un altra famiglia no. quindi paghiamo la lettura del contatore generale, fino a pochi giorni fà pensavo che gli altri contatori fossero attaccati ad una linea diversa dalla nostra ma ho scoperto che non e cosi. come faccio a sapere se dall’ contatore generale vengono eliminati i metri cubi delle altre 7 utenze? mi ero interessato al discorso dell’acqua in quanto ho sempre spese elevate tra le 600 e 1000 € annui credo sia eccessivo. come mi devo comportare? la ringrazio anticipatamente del’ suo aiuto.

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  2. avv. Alessandro Gallucci on 22 novembre 2009 19:54

    Chieda all’amministratore di condominio che criteri di ripartizione utilizza e si faccia dare copia delle varie ripartizioni delle bollette.Nel caso in cui si rende conto che ci sono delle incongruenze gli contesti le modalità di ripartizione diffidandolo per il futuro a cambiarle.

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  3. sergio pandolfi on 5 dicembre 2009 09:39

    Buongiorno, ho ricevuto il preventivo delle spese condominiali e con mia spiacevole sorpresa ho visto che è aumentata (solo a me) quella dell’acqua. Mi sono accorto che è stato applicato il sistema della ripartizione per numero di occupanti nell’unità immobiliare. Il problema è che io pago anche per quelli che non hanno mai denunciato la presenza di persone in più nel nucleo famigliare e quel che è peggio è che tutto il condominio ne è a conoscenza. Non potendo far niente contro i soliti furbi, si può chiedere di far installare i contatori per ogni unità?
    Grazie.

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  4. pietro on 21 gennaio 2010 18:13

    buongiorno,
    nel condominio dove abito (4 persone) come unico conduttore (su 12 appartamenti)la differenza tra il contatore generale dell’acqua potabile e la somma dei contatori dei singoli appartamenti è (da tempo) esorbitante e non attribuibile ai consumi comuni (solo lavaggio scale e innaffiamento giardino)e i consumi dei singoli appartamenti sono allineati al numero di persone ivi presenti ( 1 o 2 persone).
    Tale differenza viene dall’amministratore suddivisa in proporzione ai singoli consumi, penalizzandomi fortemente.
    I proprietari brillano per la loro disattenzione al problema e non riesco a venirne a capo.
    Vorrei un Vs parere sui comportamenti da tenere (con l’amministratore o con il proprietario?).
    Ringrazio per la cortese attenzione e porgo cordiali saluti.
    piero
    mestre

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  5. fabrizio lombardi on 20 marzo 2010 15:19

    buon giorno ,sono un inquilino di via valle della storta n 94 roma.gli scrivo perche abbiamo un groso problema nel nostro condominio….1 noi non abbiamo l acqua diretta ma bensi un pozzo,2non abbiamo un condominio,(in via di preparazione)…..abbiamo solo fatto i millesimi dei 8 appartamenti……il problema e che i millesimi non li abbiamo firmati nessuno ancora…..e ora qualche condomino vuole che la bolletta della luce che porta la corrente al pozzo vada pagata in millesimi……noi fino ad ora abbiamo pagato sempre diviso 8….ora gli chiedo come la dobbiamo pagare e come dobbiamo comportarci……la saluto gentilmente….lombardi fabrizio..

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  6. stefano b on 21 marzo 2010 17:15

    Salve, sono da poco residente in un condominio di 4 unita’ abitative. Per quanto riguarda la divisione della bolletta dell’acqua non esiste nulla di scritto, ma la bolletta viene divisa tra il numero di residenti (certificati all’anagrafe). Peccato che almeno altre due persone (residenti anagraficamente in altro luogo) vivano costantemente nel palazzo . Mi sembra di aver capito che lo status quo possa essere variato solo con il consenso unanime di tutti i 4 proprietari. Ma il concetto di residente e’ alquanto “lato”: si intende residente anagraficamente o residente di fatto?.
    Come si puo’ cambiare la suddivisione? Bisogna rivolgersi al giudice?.
    Faccio presente che attualmenmte sono l’unico proprietario che ha il contatore diretto per la lettura dell’acqua.

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  7. avv. Alessandro Gallucci on 22 marzo 2010 18:31

    La situazione non è affatto certa. Vale la pena trovare un accordo perchè non è possibile dare una risposta valida a livello generale senza la visione di tutta la documentazione in suo possesso

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  8. Antonella Galli on 1 giugno 2010 21:00

    Nel condominio dove abito dal febb 2009 ci sono 6 appartamenti di cui 5 proprietari e io unica inquilina, per un totale di 11 persone.
    Già l’anno scorso nel verbale d’assemblea datato marzo 2009, era stato messo in preventivo una ripartizione della spesa dell’acqua su 9 persone.
    L’ho fatto subito presente, e mi è stato detto che ne avrebbero tenuto conto nel conguaglio 2010.
    Quest’anno nel verbale d’assemblea di marzo è stato approvato un consuntivo per il 2009 con una ripartizione spese dell’acqua su 10 persone, e un preventivo per il 2010 ripartita su 11 persone.
    Di nuovo l’ho fatto presente al proprietario di casa, che mi ha confermato come l’assemblea abbia deciso di comune accordo di lasciare la ripartizione sp acqua per il 2009 su 10 persone anzichè 11.

    Mi domando: la decisione presa in assemblea si deve obbligatoriamente ripercuotere anche su di me inquilino, o posso insistere per pagare solo la quota corretta che mi compete?.

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  9. Alessandro Carano on 7 dicembre 2010 13:03

    Ho acquistato di recente un appartamento, la ripartizione dell’acqua attualmente avviene per millesimi.
    Ho fatto installare il contatore.
    Alla prossima riunine di condominio chiedo di mettere all’ordine del giorno la modifica del calcolo della ripartizione dei consumi dell’acqua da millesimale a lettura del contatore.

    - per modificare una precedente delibera avuta con il consenso di tutti, deve esserci di nuovo il consenso di tutti ?

    - ma io sono un nuovo condomino: non deve essere di nuovo approvata col consenso di tutti una ripartizione diversa da quanto previsto per legge ?

    - se fossi l’unico a chiedere la modifica dello stato di riparto, non passerebbe ?

    - non è mio diritto pagare ciò che consumo sulla base del D.P.C.M. 4 marzo 1996 ?
    devo rivolgermi al giudice di pace ?

    Grazie e cordiali saluti

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  10. antonio on 29 gennaio 2011 15:47

    Alcuni condomini del nostro palazzo che ne conta n.58,ha richiesto l’installazione dei contatori dell’acqua per ogni singolo appartamento,da sempre si e attuato il sistema in base alle persone occupanti gli stessi.All’assemblea ha votato no la maggioranza dal momento che il regolamento condominiale ha sempre adottato questo sistema,domanda: possono questi condomini appellarsi a qualche regolamento da noi sconosciuto che possa obbligare l’installazione di questi? Ringrazio per le risposte che mi saranno date.

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  11. nicoletta campisi on 1 maggio 2011 13:25

    abito in un condominio di 32 appartamenti. Ogni appartamento è fornito di contatore dell’acqua e le spese di questa vengono ripartite in base al consumo registrato. Vorrei sapere se c’è una normativa che regoli la divisione delle spese per sfido di acqua che attualmente vengono ripartite in parti uguali. grazie

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  12. gianluca on 20 giugno 2011 20:52

    in un condominio di 6 famiglie se un propietario non abita piu nel condominio deve e in che misura pagare l acqua fino ad allora divisa per 6

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  13. kiara on 6 luglio 2011 13:51

    buongiorno
    io abito in una palazzina dove sono previsti i contatori dell’acqua negli appartamenti ma di fatto il riparto viene fatto a n. di persone in quando dopo vari anni di tentativi di rilevare le letture dei singoli contatori andate vane a causa della mancanza di collaborazione dei condomini.
    Ora alcuni voglio che venga deliberati un’ulteriore cambiamento, ritornare all’utilizzo dei contatori, serve l’assemblea all’unanimità o basta la maggioranza?
    grazie

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  14. negrello on 21 luglio 2011 11:08

    buongiorno
    ho un quesito da sottoporre e spero in una risposta :
    abito in una palazzina di 3 appartamenti con unico contatore d’acqua; fino ad ora la spesa per i consumi d’acqua è stata ripartita in base alle persone che hanno la residenza nelle singole unità immobiliari, senza tener conto dell’assenza dei singoli per ferie, malattia, lavoro ecc…;
    ora una famiglia ci ha avvisato che per 2 mesi l’appartamento in affitto sarà occupato da 1 persona e non da 4 ;
    dobbiamo tenerne conto nella rpartizione della spesa?
    grazie

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  15. Sandro on 18 ottobre 2011 19:03

    Buonasera avvocato,
    vivevo in condominio che ho lasciato il 1 dicembre 2010. Ora l’amministratore mi chiede il pagamento della quota per il consumo di acqua, relativa al periodo fino al 15 gennaio 2011, nonchè la quota per il consumo di acqua di una bolletta di conguaglio che va da ottobre 2010 ad aprile 2011, sostenendo che il conteggio è stato fatto in base ai consumi da me comunicati al momento in cui ho lasciato l’appartamento.
    Vorrei sapere… ma devo pagare? Non ho diritto a vedermi decurtata la prima bolletta di almeno un mese e il conguaglio solo fino a dicembre?
    Grazie mille per l’aiuto che mi vorrà dare.

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  16. omar on 12 novembre 2011 11:20

    buon giorno mi chiamo Omar abito a Carugo in un piccolo condominio di cinque unita’ abitative,piu’ un capannone dove preparano i copriassi da stiro ,cuciono e stirano circa sei persone tra operai e titolari.
    un inquilino ha un giardino medio grande m.q n.p piu’ due capannoni in totale dai 400 ai 600 metriquadri uso deposito garage.
    qui il pagamento della bolletta dell’ acqua e sempre un problema non si va mai daccordo fino ad oggi abbiamo pagato a nucleo familiare cioe’ per 6 famiglie compreso la fabbrica di copriassi ecc…,ora vogliono pagare a persona ma io non lo trovo giusto per vari motivi che per ora non elenco ma se necessitano in base alla vostra richiesta vi inviero’.Non e’ possibile fari i contatori ognuno per conto suo perche’ dicono che la spesa sia troppo elevata,si potrebbe ovviare a questo montando dei contalitri due per ogni appartamento pero’ alcuni hanno i bagni nuovi e gli dispiace romperli di nuovo.Niente vi chiedo come potremmo risolvere questa situazione e se dobbiamo mettere i contalitri dove vanno applicati?cioe’ anche nei due fabbricati sempre del condomino propietario?.
    Scusate i tanti giri di parole ma e difficile spiegare tutto in poche righe,gentilmente penso la piu’ vostra facile risposte ,per dividere a persona quanto devono pagare la fabbrica,e l inquilino col giardino e i due capannoni? grazie mille Omar.

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  17. letturacontatori.com on 12 novembre 2011 16:57

    Salve,
    la soluzione più adeguata consiste nell’installare contatori divisionali in ogni unità abitativa/commerciale ed effettuare periodiche letture.
    L’amministratore fornirà i dati/importo della fattura ACEA ad una società che si occupa della ripartizione e che ha effettuato, nel corso dei mesi precedenti, le opportune rilevazioni.
    Saluti
    Fabrizio

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  18. omar on 12 novembre 2011 22:14

    Grazie per la risposta .
    Un altra domanda il giardino e il 2 fabbricati per quante persone potremmo farle valere ?visto che vogliono dividere a persona?A presto Grazie.

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  19. Ilenia Bassi on 16 novembre 2011 10:52

    Buongiorno, nel palazzo in cui vivo è stata richiesta una variazione del contratto acea acqua spa (aumento impegno). Per il preventivo di regolazione utenza l’Acea ha addebitato € 211,34. Questa spesa è di competenza dei proprietari o va ripartita tra i condomini? Qualora fosse di competenza dei condomini che criterio si dovrà utilizzare per la ripartizione?
    Grazie infinite,

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  20. matteo on 27 febbraio 2012 00:02

    Ho un appartamento in un condominio, che non abito se non per qualche weekend in estate, e ogni anno mi trovo a pagare cifre di bollette acqua non effettivamente consumata, ho un contatore che misura i consumi posso pagare in base a questo ? Se nel regolamento condominiale ci fosse scritto che la divisione dell’acqua deve essere fatta per il numero di unità abitative (cosi’ mi viene conteggiata la spesa),non avrei mai la possibilità di modificarlo non avendo la maggioranza, nessuno mi appoggerebbe visto che pago gran parte dell’acqua usata da altri condomini, il d.p.c.m. n. 62 del 4 marzo 1996 supera il regolamento condominiale o devo farlo modificare ? se si come posso farlo non avendo maggioranza ?

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  21. Botrini aAlessandro on 2 marzo 2012 11:34

    Buongiorno,
    scrivo per conto di mia madre che vive da sola in un condominio.
    Sino ad oggi la ripartizione avviene suddividendo la spesa dichiarata in bolletta (lettura contatore condominiale da parte delle società fornitrice il servizio)in proprozione alle letture dichiarate verbalmente dai singoli condomini in base ai contatori istallati nelle singole abitazioni. Tra i valori prodotti dalla socieà fornitrice e la somma dei valori dichiarati dai condomini risultano mancanto 200mc. Come possiamo assicuraci che i dati dichiarati dai condomini sono veritieri?
    Grazie
    A. Botrini

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  22. franco on 7 maggio 2012 23:10

    Salve ho un grosso problema condominiale,il contatore dell’acqua è unico,e certi condomini lavano in continuazione i panni mentre io lo facccio 2 volte alla settimana.Quando c’è da pagare il consumo mi tocca pagare anche quello degl’altri e non lo tollero per niente.
    E’ legale questa situazione? o si può definire furto?
    C’è una legge che consente di installare i contatori singoli?
    Grazie per l’atenzione.

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  23. Dany on 7 agosto 2012 19:17

    Buongiorno, gradirei sapere se in un condominio con 116 unità abitative, con contatori a discarica, le spese di sfrido vanno calcolate in parti uguali, in millesimali, in percentuale rispetto all’effettivo consumo, o come?.
    Attendo e ringrazio

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