Amministratore e cause condominiali, l’incertezza regna sovrana

19 gennaio 2012 | Commenta

avv. Alessandro Gallucci
avv. Alessandro Gallucci

CauseChe cosa deve fare l’amministratore quando riceve una citazione in giudizio?

 

Rispondere a questa domanda sta diventando, ormai, sempre più difficile e, si badi, non come accade spesso per le continue modifiche normative (come accade ad esempio in materia fiscale) ma, al contrario, proprio per l’inerzia nell’adottare soluzioni chiarificatrici.

 

Questo, quanto meno, è lo scoraggiato commento che viene da fare a leggere la sentenza n. 28942/11 resa dalla Corte di Cassazione.

 

Partiamo dal dato certo per poi spiegare il perché di queste affermazioni.

 

L’amministratore può agire in giudizio, senza il preventivo assenso dell’assemblea, nelle materie indicate dall’art. 1130 c.c.

 

Allo stesso modo può resistere in giudizio nelle medesime controversie.

 

Si pensi, su tutte, all’impugnazione delle deliberazioni adottate dall’assise.

 

Quale sia, però, la soluzione nelle ipotesi di cause contro il condominio che non sono ricomprese tra quelle appena citate non è dato sapersi.

 

Ci spieghiamo meglio.

 

Fino all’agosto del 2010 era incerto se per questo genere di controversie l’amministratore avesse legittimazione illimitata o se, invece, necessitava di essere autorizzato dall’assemblea.

 

Con due sentenze rese dalle Sezioni Unite, le nn. 18331 e 18332, in quel mese, la situazione parve chiarirsi: l’amministratore, anche per le cause su materie non riconducibili tra quelle indicate dall’art. 1130 c.c., poteva costituirsi in giudizio autonomamente ; per mandare avanti la causa, tuttavia, doveva farsi autorizzare dall’assemblea.

 

Nonostante questa presa di posizione non fosse contenuta in alcuna disposizione normativa (è questa la maggiore critica portata alle sentenze succitate) si trattava pur sempre d’una presa di posizione autorevolissima, la più autorevole in campo giurisprudenziale; motivo per cui per contravvenirvi bisognerebbe seguire regole ben precise dettate dal codice di procedura civile.

 

Cause2Detto diversamente: per contraddire una sentenza delle Sezioni Unite è necessaria un’altra pronuncia delle medesime Sezioni.

 

Ciò non è successo se è vero, com’è vero, che già a partire da novembre del 2010, si sono segnalate le prime prese di posizione contrastanti.

 

Da allora si alternano sentenze che si rifanno a quanto detto nelle pronunce n. 18331 e 18332 ed altre pronunce che tornado indietro nel tempo, e quindi affermando che la legittimazione passiva dell’amministratore di condominio non ha limiti (valendo solamente nel rapporto interno con i condomini l’eventuale esorbitanza dalle sue attribuzioni), non hanno benché minimamente considerato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite.

 

Tra queste ultime sentenze va annoverata la sentenza n. 28942 resa sul finire di dicembre (il 27 per l’esattezza) dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione.

 

Non si tratta di una semplice questione di principio ma di dare regole certe in una materia delicatissima che coinvolge i diritti dei condomini.

 

Fino a quando chi abita in condominio dovrà vivere nell’incertezza?

 

 

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