set

6

Revisione del regolamento

settembre 6, 2010 | Commenta

Il secondo comma dell’art. 1138 c.c. riconosce ad ogni condomino il diritto d’agire per la formazione e la revisione del regolamento di condominio.

RegolamentoNel caso della formazione la ragione è molto semplice: nei condomini con più di dieci partecipanti l’adozione del regolamento è obbligatoria.

In tal contesto, pertanto, è chiaro che tutti gli interessati (cioè i comproprietari) debbano essere posti nelle condizioni di prendere le iniziative idonee al raggiungimento di questo scopo. Continua

ago

3

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 16011 del 7 luglio 2010) ci consente di tornare a parlare del contratto d’assicurazione e della competenza a deciderne la stipula.

DeliberazioneNé il codice civile né le leggi speciali prevedono l’obbligatorietà dell’assicurazione per l’edificio in condominio.

Ciò nonostante è ormai prassi consolidata soprattutto, nelle compagini condominiali particolarmente complesse, che si decida di stipulare una polizza che copra la responsabilità civile per i danni che le parti comuni possono provocare ad i terzi o ai condomini stessi. Continua

lug

30

speseL’assemblea di condominio, tanto nella sede ordinaria, tanto in quella straordinaria, ha una competenza generale sulla gestione conservazione delle parti comuni dello stabile.

E’ chiaro l’art. 1135 c.c. allorquando afferma che l’assemblea ordinaria deve esaminare ed eventualmente approvare il rendiconto di gestione (preventivo e consuntivo) presentato dall’amministratore, autorizzare le spese per lavori ordinari e straordinari e via discorrendo. Continua

lug

29

verbaleLa deliberazione dell’assemblea di condominio è un atto collegiale che può essere definito come la risultante di un procedimento finalizzato, per l’appunto, a giungere a tale risultato.

Tra le operazioni che assumono maggiore importanza a deliberazione avvenuta, una è certamente  rappresentata dalla comunicazione del verbale ai condomini assenti. Continua

lug

28

assembleaL’assemblea condominiale deve tenersi almeno una volta l’anno (la così detta assemblea ordinaria annuale) per la discussione sull’operato dell’amministratore (presentazione del rendiconto di gestione, conferma o revoca, ecc.).

Al di là dell’adempimento di quest’obbligo l’amministratore di propria iniziativa, o su richiesta dei condomini, nel corso dell’anno, potrà convocare l’assemblea (che prenderà il nome di assemblea straordinaria)  tutte le volte in cui lo ritiene necessario. Continua

prossimi »

Servizi Lavorincasa

BLOG GIARDINAGGIO
Consulta il Blog dedicato al giardinaggio curato da una Azienda leader: Claber SpA
Blog Giardinaggio

HELPCASA
il primo Forum italiano sulle problematiche della Casa: Partecipa anche tu.
Forum Casa

FIERE sulla CASA
Calendario Fiere 2009 Tutte le Fiere del Settore Casa
Fiere Casa

Quanto Costa ?