mar
16
Delibere condominiali soggette a nullità
marzo 16, 2007 | Commenta
SENTENZA N. 1626 DEL 25/01/2007
COMUNIONE E CONDOMINIO – DELIBERA DI ESECUZIONE DI OPERA ABUSIVA – NULLITA’
Se l’assemblea condominiale decide la realizzazione di un’opera edile abusiva, la deliberazione stessa è nulla per illiceità dell’oggetto.
COMUNIONE E CONDOMINIO – DELIBERA CONDOMINIALE DI OPERA PREGIUDIZIEVOLE PER LA SICUREZZA DEL FABBRICATO – NULLITA’
E’ nulla la delibera condominiale con la quale si prenda una decisione che, se posta in esecuzione, possa pregiudicare la sicurezza del fabbricato e dei condòmini, nel caso in essere chiusura di spazi comuni destinati all’areazione degli appartamenti prospicienti, senza adozione di misure sostitutive atte a garantire un adeguato ricambio dell’aria.
mar
15
Dissenso dalle liti nel condominio
marzo 15, 2007 | 5 Commenti
Il condómino non può estraniarsi dalle spese che non possono essere propriamente considerate oneri defensionali per lo svolgimento delle difese in giudizio, ma propedeutiche ad esso. L’atto di estraniazione dei condomini rispetto alla lite determina i suoi effetti per il caso in cui la lite non sia stata di fatto (ancora) introdotta. In secondo luogo: le spese propedeutiche al giudizio possono essere assimilate a quelle per la cui responsabilità il condomino si è avvalso della “separazione” manifestando il suo dissenso.La risposta pare a questo giudice deve essere negativa. La lettera dell’art.1132 c.c. – che è norma derogatoria al regime “ordinario” – è infatti chiara nel subordinare gli effetti della estraniazione del condomino dalla lite, al fatto che vi sia stata soccombenza e quindi che la lite abbia avuto esito sfavorevole per il condominio e quindi alla definizione giudiziale negativa per il condominio (salvo i casi sopra detto assimilabili di mancata pronuncia per fatto riferibile alla parte, rinuncia agli atti, rinuncia alla domanda etc.). Fatto questo che non può verificarsi fino a quando la lite non è introdotta. Né, d’altro canto, il professionista che abbia ricevuto incarico dal condominio può considerarsi parte vittoriosa ai sensi del secondo comma dell’art.1132 c.c.. Egli infatti a seguito dell’incarico svolge la sua prestazione d’opera in favore dell’intero condominio e di ogni condomino (secondo le regole proprie del mandato collettivo) ancorché dissenziente o assente.
Dunque, a parere di questo giudice, il dissenso già manifestato in relazione alla lite deliberata e che non necessita di ulteriori conferme, mantiene i suoi effetti se e quando la controversia giudiziale sarà effettivamente promossa, ma non elide l’obbligo di contribuzione dei compensi professionali diversi e/o non conseguenti ad essa. Tribunale Firenze, sez. II civile, sentenza 04.12.2006 n° 4149
mar
14
Solo l’assemblea e non una commissione può ripartire le spese
marzo 14, 2007 | Commenta
Spetta solo all’assemblea condominiale e non ad un’eventuale commissione di condómini la decisione sulle modalità di ripartizione delle spese nel condominio. In seguito alla ripartizione delle spese per il rifacimento della rete fognaria, l’amministratore ripartiva le spese senza un’approvazione preventiva o consuntiva da parte dell’assemblea. Un condómino impugnava la decisione oltre i 30 gg e, mentre il giudice di pace confermava il decreto ingiuntivo richiesto dall’amministratore nei confronti dell’impugnatore, la Suprema Corte cassava la decisione eccependo che l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo era legittimo perchè non vi era mai stata una delibera di approvazione delle spese e del relativo riparto e quindi il decreto ingiuntivo era stato emesso illegittimamente.
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, Sentenza n. 5130/2007
mar
13
In fattura anche i lavori degli appaltatori
marzo 13, 2007 | 4 Commenti
Ad una richiesta di delucidazioni il governo ha risposto che nelle fatture per lavori condominiali (anche per beneficiare delle agevolazioni fiscali del 36%), deve essere indicata oltre che la manod0pera dell’impresa esecutrice, anche il lavoro di ditte appaltatrici o subappaltatrici così come previsto dalla Circolare n. 11 del 16.2.2007 dell’Agenzia delle Entrate.
La stessa prassi vale anche per usufruire dell’IVA agevolata al 10%
mar
6
Nuovi adempimenti fiscali nel condominio
marzo 6, 2007 | Commenta
Dal 1 Gennaio 2007 sono entrati in vigore nuovi adempimenti per gli amministratori di condominio.
Alcuni adempimenti sono obbligatori anche per condomini privi di amministratore.
Qui è disponibile un elenco completo delle nuove incombenze:
http://www.confappi.it/upload/notizie/Condominiofiscocosedicasa02_07.htm
prossimi »Servizi Lavorincasa
| IMBIANCATURE & DECORAZIONI d'interni La giusta soluzione alle tue esigenze, ai prezzi più convenienti. www.LUDECOR.it |
![]() |
| FIERE sulla CASA Calendario Fiere 2009 Tutte le Fiere del Settore Casa |
![]() |
| Case in Vendita e affitto Cerca appartamenti e case a Roma, Milano e in tutta Italia. Eurekasa.it |
![]() |
Quanto Costa ?
MANUTENZIONI RIPARAZIONI PORTE AUTOMATICHE ... €. 150,00
Tenda caratterizzata da un cassonetto a... €. 490,00
Rele'interruttore 1 polo normalmente aperto 230v... €. 5,87
Rendering fotorealistici interni, esterni, planimetrie 3d... €. 100,00
Programmatore centralina cometa 6 zone.Display a... €. 101,16
Montaggio avvolgibili. ... €. 25,00
Posa opera parquet tradizionale superati mq35... €. 30,00




