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La trasformazione di un balcone in veranda
Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 4 ottobre 2006 , sentenza n. 33039
La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, né intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia/permesso di costruire.
La realizzazione di una veranda chiusa con vetrate, determinando l’aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell’edificio, richiede il previo rilascio della concessione di costruzione (C. Stato, Sez. V: 8.4.1999, n. 394; 22.7.1992, n. 675).
E’ necessaria la concessione edilizia “nel caso di veranda costruita con elementi in alluminio e vetri che aumenti la volumetria dell’edificio rispetto alla conformazione originaria, trattandosi peraltro di opera destinata a perdurare a tempo indeterminato, a nulla rilevando in contrario l’utilizzazione dei materiali diversi dalla muratura e l’eventuale amovibilità delle strutture utilizzate”.
La nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino un trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere che essa avvenga mediante realizzazione d’opere murarie. Infatti, è irrilevante che le opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio, precisando che anche una veranda, qualora sotto il profilo strutturale, sia stabilmente infissa al suolo e sotto il profilo funzionale sia preordinata a soddisfare la non precaria esigenza del titolare di un pubblico esercizio, costituisce costruzione e di conseguenza deve rispettare le distanze di cui all’articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968 o le maggiori distanze prescritte dalle norme locali.
Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 27 gennaio 2003 n. 419, Cfr. Cons. Stato, sez.V, 20 marzo 2000, n. 1507 e 7 ottobre 1996, n. 1194; Cass. pen., sez.III, 12 maggio 1995, n. 1758 e 6 aprile 1988).
Lesione al decoro architettonico – illegittime le tettoie realizzate nella proprietà esclusiva
Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2743
Con sentenza n. 2743 del 11/02/2005 la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittime le tettoie realizzate nella proprietà esclusiva del condomino che comportavano un danno estetico alla facciata dell’edificio condominiale.
Le opere realizzate dal condomino nella proprietà esclusiva che comportino una lesione del decoro architettonico dell’edificio, devono considerarsi vietate ai sensi dell’art. 1122 c.c.
A proposito di individuazione di opere soggette a concessione la Cassazione ha stabilito: “La nozione di costruzione edilizia comprende qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quello preesistente, anche se non costruito in muratura, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, senza che abbia rilevanza la più o meno facile rimovibilità”. (Cass. Sez. III, sent. n. 9777 del 03-11-1981)
“Una veranda in ferro e vetri difetta del carattere di precarietà, non essendo destinata a sopperire ad esigenze momentanee e contingenti e ad essere eliminata subito dopo l’uso fattone, e quindi richiede (costituendo una costruzione in senso tecnico-giuridico) il preventivo rilascio della licenza del Sindaco”. (Cass. Sez. III, sent. n. 10869 del 23-10-1980).
In fattispecie di installazione su balcone di una veranda formata da intelaiatura in alluminio anodizzato e vetro la Suprema Corte ha escluso trattarsi di intervento di manutenzione straordinaria e ha ritenuto la necessità della concessione edilizia: “La costruzione di una “veranda” può farsi rientrare nel concetto di “interventi di manutenzione straordinaria” – intesi al recupero del patrimonio edilizio esistente, elencati nell’art. 31, lett. b), della legge 5 agosto 1978 n. 457, per i quali è richiesta la autorizzazione prevista dal successivo articolo 48, il cui mancato rilascio non costituisce reato – soltanto quando consista nella chiusura di un balcone o comunque di uno spazio assai limitato, con finalità di protezione dall’azione di agenti atmosferici esterni, in modo da assicurare una più completa funzionalità dell’immobile. Fuori di tale ipotesi si verte in tema di attività costruttiva che comporta un mutamento dell’assetto edilizio ed urbanistico del territorio comunale che richiede il rilascio della concessione”. (Cass. Sez. III, sent. n. 4988 del 28-05-1983 conforme Cass, Sez. III, sent. n. 5693 del 15-06-1983 ).
Costituisce attività rilevante sotto il profilo sia edilizio che urbanistico la costruzione di una veranda in alluminio anodizzato e vetro. Per la sua realizzazione è quindi necessaria la concessione (…) . Essa infatti incide sul prospetto dell’immobile (art. 26 della legge n. 47 del 1985), altera il volume e la superficie coperta ed è pertanto soggetta al controllo dell’autorità preposta al governo del territorio”. (Cass. Sez. III, sent. n. 4918 del 05-06-1986).
Una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, una vera e propria costruzione assoggettata al requisito della concessione, poiché difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile. La definizione di tale sua natura non è da ritenersi modificata dalla disciplina normativa introdotta con la legge 28 febbraio 1985 n. 47, la quale anzi precisa, tra l’altro, che sono da giudicarsi opere in assenza di concessione anche quelle rivolte all’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza o autonomamente utilizzabile”. (Cass. Sez. III, sent. n. 6127 del 19-05-1988 ).
La costruzione di una veranda necessita della concessione edilizia, quando non abbia l’esclusiva finalità di riparare l’edificio dagli agenti atmosferici”. Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 17325 del 16-12-1989 ).
La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non ha natura precaria né costituisce intervento di manutenzione straordinaria o di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia”. (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 3879 del 27-03-2000 “.
la nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino un trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere che essa avvenga mediante realizzazione d’opere murarie”. Viene pure confermato che, “è irrilevante che le opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio”. (Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 27 gennaio 2003 n. 419).
La più recente che conferma questa linea è la: Sentenza 27.01.2003 n° 419
Il TAR del Veneto però:
TAR Veneto – Sez. II – 18 settembre 2003 n. 4856 Considerato che il ricorso in epigrafe può trovare accoglimento in considerazione della natura pertinenziale del manufatto (tettoia in legno aperta su tutti lati, composta da sei paletti di ferro e da una copertura assemblata con listelli di legno: cfr., ex multis, la sentenza n. 577 dd. 6 settembre 1993, resa da questa stessa Sezione in relazione ad una costruzione assimilabile nella tipologia) e della conseguente fondatezza della censura con la quale si deduce l’illegittimità dell’ingiunzione a demolire adottata a’ sensi dell’art. 92 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61.
Rimane, peraltro, ferma l’esigenza per l’Amministrazione Comunale di valutare la sussistenza dei presupposti per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 94 della medesima L.R. 61 del 1985. Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi e riservati restando gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione intimata.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2003.
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