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Obbligo accatastamento fabbricati ex rurali
febbraio 27, 2008 | 7 Commenti
L’attenzione è puntata sugli immobili ex rurali, cioè quelli che hanno perso la
caratteristica di ruralità ma sono rimasti censiti nel catasto dei terreni
dopo il 31/12/2001.
In tal modo, poiché di norma i terreni non sono soggetti all’ICI, fino ad oggi anche tali fabbricati risultavano esenti dall’imposta.
Devono invece pagare l’Ici gli immobili censiti nel catasto dei fabbricati, a
meno che non siano da considerare rurali . A tale fine la normativa richiede
una serie di requisiti sia all’immobile stesso, che deve essere a servizio
delle attività agricole, sia all’utilizzatore del fabbricato, che deve
occuparsi direttamente della conduzione di tali attività.
La ruralità perciò non è una condizione acquisita una volta per tutte ma dovrà essere confermata
anno per anno.
Stiamo parlando dell’abitazione dei coltivatori diretti e dei loro familiari ma
anche di stalle, fienili, magazzini, depositi, serre, cantine, frantoi, ecc.,
cioè tutti quei fabbricati utilizzati a supporto delle attività agricole. Se il
fabbricato, com’è il caso di molte cascine, è stato suddiviso in più unità
immobiliari i requisiti devono essere posseduti da ciascuna unità e da ciascun
utilizzatore.
L’Agenzia del Territorio, in mancanza dei requisiti, provvede al passaggio dal
catasto terreni a quello fabbricati ed il Comune, per le sue verifiche,
utillizza tali banche dati.
Da una prima consultazione delle stesse è emerso che in ogni comune esistono fabbricati classificati come rurali non
dichiarati ai fini ICI.
A cominciare dal dicembre scorso il settore Tributi dei vari comuni ha cominciato ad inviare agli interessati una
comunicazione invitandoli, a seconda dei casi:
- se l’immobile è iscritto al catasto fabbricati ed è effettivamente rurale, a presentare entro il 30 marzo
2008 una autocertificazione del possesso dei requisiti per gli ultimi cinque anni;
- se l’immobile è iscritto al catasto terreni, a verificare comunque i requisiti per la ruralità per evitare il passaggio al catasto fabbricati;
- se infine l’immobile non può più essere considerato rurale , a far avviare da un tecnico abilitato, sempre entro il 30 marzo, la procedura di accatastamento comunicandone gli estremi all’ufficio Tributi.
Le sanzioni previste dall’Agenzia del Territorio in caso di accatastamento d’ufficio vanno da 258 a 2.066 euro,
oltre alle spese per la pratica catastale.
Poiché le banche dati consultate dai Comuni non sono sempre risultate aggiornate, la comunicazione periene anche a soggetti il cui fabbricato non è mai esistito, è stato demolito, oppure è un rudere.
In questi casi è consigliabile far allineare la banca dati inviando una segnalazione all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio utilizzando il modello “segnalazione anomalie” appositamente predisposto dall’Agenzia stessa
feb
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Consulenze tecniche per il condominio
febbraio 21, 2008 | 42 Commenti
In un edificio possono verificarsi danni che hanno origine da parti comuni dell’immobile.
E’ quel che accade, ad esempio, se nell’appartamento di un singolo condomino si verificano infiltrazioni, o peggio ancora, un allagamento, causati dalla rottura di una colonna montante.
Se per l’edificio è stata stipulata una polizza assicurativa, l’assicurazione provvederà a inviare un perito, un proprio tecnico di fiducia, incaricato di verificare e quantificare i danni.
Tuttavia, se l’entità del danno è superiore al massimale coperto dalla polizza, il condominio dovrà farsi carico del risarcimento della cifra restante.
Molto spesso, in queste situazioni, possono sorgere delle controversie che vanno dal non riconoscimento della natura del danno, che si presume non avere origine da parti comuni, fino alla non approvazione dell’importo stimato per il indennizzo dei danni.
E’ opportuno, quindi, che il condomino danneggiato si affidi ad un consulente tecnico di parte, un professionista architetto, ingegnere o geometra, che lo assisterà dal punto di vista tecnico. Continua
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