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Buone notizie in arrivo per chi intende ristrutturare casa, avvalendosi degli incentivi fiscali che rendono le spese meno gravose.

La scorsa settimana è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge finanziaria per il 2009.
Tra i vari provvedimenti predisposti sono previste anche le proroghe di alcune incentivazioni fiscali che interessano il mondo della casa, che già da qualche anno hanno dato maggiore respiro al settore edilizio, visto il favore con cui sono state accolte da numerosi contribuenti.

Infatti il termine ultimo previsto per effettuare lavori di ristrutturazioni di un immobile per i quali si abbia diritto ad usufruire di una detrazione d’imposta del 36%, slitta fino al 2011.
L’importo massimo detraibile rimane comunque fissato in 48.000 euro, così come rimane l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera.

Il 30 giugno 2012 è invece il termine massimo entro il quale è possibile acquistare immobili ristrutturati da imprese, che abbiano però ultimato i lavori entro il 31 dicembre 2011.
La detrazione del 36% si può applicare solo fino al 25% dell’importo pagato per l’immobile, e comunque non oltre la cifra  di 48.000 euro.

Spostato nel tempo, ancora al 2011, anche il termine ultimo per usufruire dell’agevolazione del 36% sul costo di realizzazione di box e posti auto di pertinenza della prima abitazione.

I tempi rimangono, invece,  gli stessi per i provvedimenti finalizzati al risparmio energetico.
Nessuna proroga, infatti, è prevista per quegli interventi, come l’installazione di pannelli solari, per i quali il bonus fiscale è del 55% e per i quali il termine entro cui poter realizzare i lavori rimane fissato al 2010.

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Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici

Finalmente disponibile tutta la documentazione ed i moduli per le richieste:

Agenzia entrate RISOLUZIONE N. 244/E del 11 Settembre 2007

Notizie dell’ultima ora: Regioni più severe dello Stato sul risparmio energetico

DECRETO 11 MARZO 2008 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n.

244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di

trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1

della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Detrazione risparmio energetico del 55%Circolare n. 46 del 19 luglio 2007 chiarimenti sulla disciplina fiscale degli incentivi sui Pannelli Solari

Troppi errori nella richiesta di incentivo per pannelli solari fotovoltaici

Circolare definitiva con le norme operative ed i parametri e coefficienti imposti 31.05.2007 Continua

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Agente immobiliare

settembre 10, 2008 | Commenta

Nel momento in cui si è alla ricerca di un immobile da acquistare o da prendere in affitto è giusto rivolgersi ad un professionista del settore, che ci guiderà nella scelta e che curerà tutti gli aspetti burocratici legati ai contratti.

Prima, però, di affidarsi ad un agente immobiliare, bisogna valutarne la reale professionalità considerando alcuni precisi aspetti.

Per prima cosa bisogna verificare che l’agente sia iscritto al Ruolo provinciale dei mediatori, condizione senza la quale non è abilitato allo svolgimento della professione. Per effettuare questa verifica basta richiedere il numero di iscrizione alla locale Camera di Commercio.
Il fatto che l’agenzia sia affiliata ad un franchising non è sufficiente a garantire il cliente da eventuali abusivismi.

Un’altra garanzia è data dall’iscrizione ad associazioni di categoria, come la FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Italiani,  e la FIMAA, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari.

L’importo della commissione spettante all’intermediario, che deve essere stabilito all’inizio delle trattative, è regolato dalla Legge n. 39/89, che regola la professione del mediatore.
Di fatto il mercato è libero, e non esiste un tariffario di riferimento.
La provvigione deve essere riconosciuta da entrambe le parti, venditore e acquirente o locatore e locatario e deve essere calcolata in base al prezzo della compravendita o del contratto di locazione, senza considerare le spese sostenute dall’agenzia.

L’incarico di mediazione deve essere regolato dalla sottoscrizione di un contratto. Prima di firmarlo, bisogna accertarsi che non ci siano clausole a solo vantaggio dell’agente.
A tale proposito si può pretendere l’uso degli appositi formulari depositati in Camera di Commercio, contenenti le linee guida predisposte dalla Commissione Camerale per la tenuta del Ruolo Mediatori.

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Lo scorso 21 Agosto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 133 del 6 agosto 2008 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.”

L’articolo 35 della legge abroga gli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 e i commi 8 e 9 dell’articolo 15 dello stesso Decreto, relativi alle sanzioni.

In sostanza ad essere abrogato è l’obbligo di allegare l’Attestato di Certificazione Energetica nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di una singola unità immobiliare.
Allo stesso modo, nel caso di locazione di un immobile, non è più obbligatorio mettere a disposizione dell’affittuario l’Attestato di Certificazione Energetica.
Il contratto non è più quindi passibile di annullamento se la compravendita o la locazione sono avvenute in assenza di Attestato.

Tuttavia il Consiglio Nazionale dei Notai si è espresso nel senso che, pur venendo meno l’obbligo di allegazione agli atti della Certificazione, ciò non vuol dire che questa non debba essere redatta.
D’altro canto ricordiamo che, per l’acquirente o per il locatario poter essere a conoscenza della qualità di un edificio anche dal punto di vista energetico rappresenta sempre un indubbio vantaggio.

La stessa Legge cancella anche l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita o di locazione di immobili già esistenti la “dichiarazione di conformità” degli impianti, che era stato previsto dall’articolo 13 del DM 37/2008, relativo all’installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Con il provvedimento legislativo si prevede, però, di rivedere entro il 2009 tutti i regolamenti in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici, all’insegna della semplificazione degli obblighi e si prevede anche di rivedere il relativo regime dei controlli e delle sanzioni.

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Diritto di visione dei documenti presso l’amministratore da parte dell’inquilino

La Corte di Cassazione  4 giugno 1998 n. 5485 , pronunciandosi in materia di rapporti tra locatore e inquilino, ha statuito, analogamente, che il conduttore può rivolgersi “direttamente” all’amministratore e non al proprio locatore, per l’esame dei documenti giustificativi delle richieste di rimborso in forza del contratto di locazione, perché tale documentazione è custodita dall’amministratore che, eventualmente, è tenuto ad esibirla anche nel giudizio che dovesse essere instaurato tra il condòmino ed il proprio conduttore.

Spese condominiali, l’inquilino moroso ha 2 mesi per pagarle
Corte di Cassazione, con sentenza n. 2664 del 2004
Entro 2 mesi dalla richiesta – l’inquilino deve pagare le spese condominiali di sua pertinenza. Da questo principio, già previsto dalla legge n. 392 del 1978 (articolo 9, comma 3), la Cassazione fa derivare anche che entro lo stesso termine di 60 giorni l’inquilino può esercitare il suo diritto di chiedere l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi. Decorso però tale termine, l’inquilino deve ritenersi automaticamente in mora e non può ritardare, sospendere o ridurre il versamento eccependo che la richiesta di pagamento non era accompagnata dalle indicazioni di dettaglio delle spese. Secondo la legge, infatti, in mancanza di richiesta dell’inquilino, non vi è nessun onere legale del proprietario di dare informazioni sulle spese da pagare.

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