ott

30

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare con l’indicazione dei precisi adempimenti.

La registrazione dei contratti di locazione in corso al 25 giugno 2008 e di quelli stipulati dal 26 giugno 2008 al 6 ottobre 2008, può essere effettuata attraverso la trasmissione telematica dei soli dati del contratto, cioè omettendo l’allegazione del testo del contratto di locazione.
La registrazione telematica dei contratti di locazione stipulati dopo il 6 ottobre 2008 dovrà essere effettuata allegando il testo del contratto: la registrazione telematica deve infatti essere eseguita a norma dell’art. 20, comma 1, del D.M. 31 luglio 1998; per i contratti stipulati fino al 31 ottobre 2008, gli adempimenti relativi all’applicazione delle imposte indirette devono risultare eseguiti dal 1° novembre 2008 e non oltre il 30 novembre 2008; per gli altri contratti valgono invece i termini ordinari. 
La base imponibile per la determinazione dell’imposta di registro è data dall’ammontare complessivo del corrispettivo pattuito; per i contratti in corso di esecuzione al 25 giugno 2008, l’imposta di registro deve essere corrisposta in relazione all’ammontare del corrispettivo dovuto per la residua durata del contratto a decorrere dal 25 giugno 2008 e può essere assolta in unica soluzione (con riduzione) o annualmente sull’importo inerente a ciascuna annualità scadente successivamente a tale data.
Qualora nel contratto il corrispettivo sia determinato solo in parte, si applica l’articolo 35 del testo unico n. 131 del 1986: l’imposta dovuta in relazione alla parte di corrispettivo indeterminata deve essere corrisposta entro venti giorni dalla sua definitiva determinazione.

Qui la circolare in oggetto:

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebc4044d2c3f060/provvedimento%2023%20settembre.pdf

ott

29

Com’è noto gli italiani hanno da sempre considerato il mattone come il bene rifugio per eccellenza, tanto che circa l’80% dei nostri connazionali possiede una casa di proprietà.
In questo periodo di grave crisi finanziaria appare evidente, quindi, come il ricorso alla proprietà immobiliare come forma di investimento economico cresca ulteriormente.

Negli ultimi mesi questa tendenza è stata registrata anche da Erif Real Estate, che opera sullo scenario immobiliare fin dagli anni Settanta ed è attiva in Lombardia e Piemonte.

La società segnala che da metà settembre, periodo in cui la crisi ha incominciato a manifestarsi a livello internazionale a seguito del fallimento di Lemann Brothers, gli investimenti nel settore immobiliare sono cresciuti del 150%, registrando uno spostamento di capitali liquidi dai titoli azionari all’acquisto di case. Continua

ott

27

I costi delle tariffe energetiche hanno conosciuto negli ultimi tempi ulteriori rincari che, sommati ad un periodo di recessione economica, sono diventati un peso notevole per le famiglie, soprattutto quelle più indigenti.

Tra i provvedimenti presi dal Governo in sostegno delle famiglie meno abbienti, ci sono però in arrivo degli sconti sulle bollette per l’elettricità che si prevede di estendere, in un prossimo futuro, a quelle per il gas. Continua

ott

11

Oltre che per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del tetto dell’edificio condominiale, tutti i condómini sottostanti il tetto di copertura devono partecipare alle spese di “coibentazione” quando venga certificato che ciò provoca danni, infiltrazioni o umidità alle unità immobiliari sottostanti ai sensi del 3° comma dell’art. 1123 del Codice Civile.

Il fatto che anche solo l’unità immobiliare immediatamente ubicata sotto il tetto lamenti difetti anche costruttivi di coibentazione che provochino condensazione o umidità riferibili direttamente alla non corretta coibentazione dell’edificio, impone che sia tutto il condominio a dover intervenire per procedere all’eliminazione delle cause che provocano i danni.

Ecco i riferimenti:

Cass. civ., 04/05/1999, n.4403, Sez.II   Isolamento tetto. La Corte d’appello con una motivazione sintetica ma chiara e sufficiente, ha accertato l’inscindibilità strutturale e funzionale del tetto, destinato a proteggere l’intero edificio e non soltanto gli ultimi piani da tutti gli agenti atmosferici e, quindi, anche dal caldo e dal freddo, e per la presenza di tali caratteristiche, in coerenza con la norma dell’art. 1117 del codice civile, ha escluso che possa distinguersi la parte di tetto, costituente la copertura esterna del fabbricato, dalla sottostante destinata ad assicurare l’isolamento termico e applicarsi per la ripartizione delle spese necessarie per il rifacimento e la manutenzione di quest’ultima una disciplina diversa da quella stabilita per l’altra.
Questo giudizio, secondo cui dell’isolamento termico si giovano tutti i condomini e non solo quelli degli appartamenti sottostanti al tetto, si risolve in un apprezzamento di fatto che, essendo esaurientemente motivato, è insindacabile in sede di legittimità perché riservato ai giudici del merito.

E la stessa Corte d’appello, avendo ritenuto in base a questo suo accertamento che le spese di rifacimento dell’intero tetto debbano suddividersi tra tutti i comproprietari ai sensi del primo comma dell’art. 1123 del codice civile, si è adeguata correttamente al principio di diritto secondo cui le spese per la conservazione delle parti comuni dell’edificio, destinate a preservarlo dagli agenti atmosferici, sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive [art. 1123 1° comma cod. civ.] e non rientrano, invece, tra le spese di cui ai commi 2 e 3 della medesima norma, le quali riguardano le cose comuni suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri [sent. N. 11423 del 1990].

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