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Blocco delle detrazioni del 55% per risparmio energetico
novembre 30, 2008 | 45 Commenti
Decreto legge varato il 28 novembre dal Governo, cosidetto “anticrisi” per risollevare l’economia:
Art. 29.
Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l’effettiva
copertura delle agevolazioni fiscali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 5, del
decreto legge n. 138 del 2002, sul monitoraggio dei crediti di
imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di
imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle
disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al
presente comma, al credito di imposta per spese per attivita’ di
ricerca di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e alle detrazioni per interventi di
riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 1,
commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
…omissis….
6. Le detrazioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall’articolo 1, comma
20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi
restando i requisiti e le condizioni previste nelle norme sopra
richiamate nonche’ nel decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19
febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente articolo.
7. Per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla
Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche
mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della
spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari
a 82,7 milioni di euro per l’anno 2009, a 185,9 milioni di euro per
l’anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l’anno 2011. L’Agenzia delle
entrate esamina le istanze secondo l’ordine cronologico di invio
delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30
giorni dalla ricezione dell’istanza, l’esito della verifica stessa
agli interessati. La fruizione della detrazione e’ subordinata alla
ricezione dell’assenso da parte della medesima Agenzia. L’assenso si
intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione
dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte
dell’Agenzia delle entrate.
8. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e da pubblicare sul sito Internet dell’Agenzia delle
entrate e’ approvato il modello da utilizzare per presentare
l’istanza di cui al comma 7, contenente tutti i dati necessari alla
verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa
l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente
sceglie di ripartire la detrazione spettante.
9. Per le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza di cui al comma 7 e’
presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio
2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi,
l’istanza e’ presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31
dicembre di ciascun anno.
10. I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute
nell’anno 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344
a 347, della citata legge n. 296 del 2006, non presentano l’istanza
di cui al comma 7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte
dell’Agenzia delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni
di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese
sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro
per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari
importo.
11. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da
pubblicare sul sito Internet della medesima Agenzia e’ comunicato
l’esaurimento degli stanziamenti di cui al comma 6.
Il decreto dovrà essere convertito dalle camere.
Il testo completo del decreto è reperibile qui:
http://www.condomini.altervista.org/DetrazioneEnergetica.htm
nov
28
Agevolazioni fiscali per i proprietari
novembre 28, 2008 | 1 Commento
Il possesso di un immobile comporta la formazione di un reddito, che naturalmente è assoggettato al pagamento dell’IRPEF. Quindi i proprietari di unità abitative sono tenuti a denunciare tale reddito nell’annuale dichiarazione.
Forse non tutti sanno, però, che, quando l’immobile detenuto viene concesso in locazione, tale reddito viene tassato in maniera differente a seconda del tipo di contratto di locazione che è stato stipulato ed è possibile anche per i proprietari, e non solo per gli inquilini, usufruire di alcune agevolazioni fiscali.
Diciamo innanzitutto che esistono differenti tipologie di contratti di locazione:
-   il contratto ad equo canone, che di fatto non è più stipulabile o rinnovabile dal 30 dicembre 1998;
-Â Â Â il contratto in libero mercato;
-Â Â Â il contratto a canone convenzionale.
Il canone di affitto convenzionale, introdotto dalla Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, è quello concordato tra le associazioni della proprietà edilizia e le principali associazioni degli inquilini a livello nazionale.
Quindi esso non è frutto della libera contrattazione tra proprietario ed inquilino, ma è stabilito dalla legge. Continua
nov
7
Condomini morosi decreto ingiuntivo sufficiente bilancio preventivo
novembre 7, 2008 | Commenta
Bilancio preventivo sufficiente contro condòmini morosi Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza n.24299/2008 del 29/09/08![]()
Nuova sentenza della Cassazione che ribadisce il concetto già precedentemente affermato: l’amministratore può far emettere decreto ingiuntivo nei confronti del condómino moroso sulla base del solo bilancio “preventivo” regolarmente approvato dall’assemblea. Il giudice di pace, infatti, ha infranto un principio basilare e ineliminabile per la corretta gestione del condominio, che consente all’amministratore di riscuotere le quote degli oneri in forza di un bilancio preventivo, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato. La sentenza impugnata afferma l’erroneo principio secondo cui il bilancio preventivo sarebbe azionabile sino a che non sia scaduto l’esercizio cui esso si riferisce; tale principio, se applicato, renderebbe impossibile la riscossione degli oneri – e, quindi, inciderebbe sulla possibilità stessa di gestione del condominio – per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell’esercizio e l’approvazione del consuntivo, periodo che potrebbe ipotizzarsi anche lungo in relazione a molteplici possibili eventi, tra cui, non ultimo, la non approvazione del progetto da parte dell’assemblea.
Nel caso di specie, quindi, è destituita di fondamento la prima ragione della decisione della sentenza impugnata. Non può, poi, disconoscersi che rasenta la completa mancanza di motivazione – anch’essa denunciabile in sede di legittimità pure in relazione alle sentenze emesse secondo equità – l’assunto del giudice secondo cui sarebbe avvenuto quasi l’integrale pagamento delle somme richieste, laddove non risulta sia stata data alcuna considerazione della deduzione della parte appellata – riportata nella stessa narrativa della sentenza – secondo cui nella richiesta di ingiunzione si era già tenuto conto dei pagamenti addotti dalla controparte e ciò risultava dall’estratto conto allegato alla richiesta di ingiunzione.
Altri riferimenti qui:
http://www.condomini.altervista.org/DecretoIngiuntivo.htm
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